(Rimini) Con propria sentenza depositata il 24 maggio 2018, la prima sezione del Tar Emilia Romagna, ha respinto il ricorso presentato da Agenzia Mobilità Provincia di Rimini contro il Comune di Riccione per il risarcimento dei danni causati alla ricorrente dalla violazione degli obblighi assunti nell'Accordo di Programma del luglio 2008 per la realizzazione del Trasporto Rapido Costiero, relativamente alla prima tratta Rimini FS/ Riccione FS, in attuazione della delibera CIPE 93/06, quantificati in 2.060.953,80 euro".(Rimini) Con propria sentenza depositata il 24 maggio 2018, la prima sezione del Tar Emilia Romagna, ha respinto il ricorso presentato da Agenzia Mobilità Provincia di Rimini contro il Comune di Riccione per il risarcimento dei danni causati alla ricorrente dalla violazione degli obblighi assunti nell'Accordo di Programma del luglio 2008 per la realizzazione del Trasporto Rapido Costiero, relativamente alla prima tratta Rimini FS/ Riccione FS, in attuazione della delibera CIPE 93/06, quantificati in 2.060.953,80 euro".
"Lamenta che il Comune di Riccione abbia determinato un rallentamento nell'esecuzione, un anomalo andamento delle lavorazioni ed un colpevole aumento dei costi" scrive il Tar a proposito della ricorrente, e prosegue "Il ricorso è infondato in quanto la parte ricorrente non ha provato il nesso di causalità tra la condotta del Comune di Riccione ed il danno lamentato. Tale difetto di prova è confermato dalla circostanza che la parte ricorrente ha chiesto consulenza tecnica d'ufficio per provare il danno e che ha qualificato in udienza gli elementi asseritamente forniti quali semplici indizi". La condanna alle spese è di 3.000 euro.
" Questo pronunciamento del Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna - commenta l'Amministrazione Comunale - è la dimostrazione inequivocabile della bontà e della corretta strada intrapresa in passato durante la precedente legislatura. In sostanza i ritardi dei lavori di cantiere del Trc, come stabilito dai giudici amministrativi, non sono in alcun modo imputabili alle azioni dell'amministrazione, come invece sostenuto dalla ricorrente che ha chiesto al Comune di Riccione un risarcimento di due milioni di euro. Non sono stati messi in atto rallentamenti per ostacolare i lavori di un'opera per la quale, questa amministrazione ha presentato, durante la scorsa legislatura, una proposta di variante finalizzata a individuare ogni via possibile per renderla meno impattante a livello urbanistico e ambientale, nel pieno rispetto dei tempi e con un risparmio economico sui costi. Si aggiunge anche che, l'informazione e gli incontri con i residenti e gli operatori coinvolti dai lavori, sono sempre stata puntuali per garantire il rispetto e la rapidità delle operazioni e limitarne al massimo i disagi derivanti da un cantiere aperto nel cuore della città, soprattutto nella sua parte più centrale e turistica. In conclusione – conclude l'Amministrazione - si esprime soddisfazione per una sentenza che conferma la validità dell'operato politico amministrativo a tutela dell'interesse pubblico e senza condizionamento alcuno".
Trc, il Tar ha respinto il ricorso di Am contro il Comune di Riccione
Venerdì, 25 Maggio 2018
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