(Rimini) Il tribunale di Rimini, sezione unica civile ha dato ragione al Comune di Riccione nella causa intentata nel 2015 dalla società Sud Parking Gest srl che chiedeva la risoluzione del contratto di convenzione stipulata nel 2008 con l'Ente pubblico per il parcheggio interrato sul Lungomare della Repubblica. Il giudice civile ha stabilito con sentenza pubblicata il 24 marzo, che non vi sono i presupposti per la risoluzione del contratto. "Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che tutte le domande azionate dalla Lungomare Parking Gest S.r.l. devono essere respinte", si legge in sentenza. "La sentenza è stata così favorevole grazie all'ottimo lavoro fatto dall'attuale ufficio legale del Comune di Riccione al quale va un sentito ringraziamento per aver saputo rappresentare davanti al giudice in maniera puntuale gli interessi dell'Ente chiamato in giudizio", ha detto il sindaco Renata Tosi.
La vicenda giudiziaria parte nel 2015, quando la società Sud Parking Gest srl intenta causa nei confronti del Comune di Riccione chiedendone la condanna a pagare 22.818,673,31 di euro oltre IVA a titolo di danno emergente del valore delle opere realizzate, 6.822.912,70 di euro oltre IVA ed interessi a titolo di indennizzo per il mancato guadagno e in subordine a pagare la somma di 825.838 per risarcimento del danno di immagine. Secondo la società il Comune non aveva rispettato il contratto di project financing nel quale veniva esplicitamente richiamato quale parte essenziale e sostanziale il Piano Economico Finanziario (PEF) della Sud Parking Gest srl.
Secondo la società che aveva partecipato nel 2008 all'avviso pubblico per la realizzazione di un parcheggio interrato sul Lungomare della Repubblica con relativa gestione dell'opera per la durata della concessione di 55 anni (compresi i 201 posti auto interrati da adibire alla rotazione pubblica) oltre al diritto di superficie di 406 posti auto cedibili a terzi e sulle parti comuni all'intera opera della durata di 89 anni, il Comune aveva applicato tariffe agevolate per i parcheggi pubblici, i cosiddetti "grattini", con conseguente concorrenza di prezzo nei confronti della società. Inoltre rendendo fruibili i parcheggi del Grand Hotel e dell'Hotel Royal aveva favorito l'alternativa al parcheggio della Gest. Nel 2017, il giudice ha rimesso in istruttoria la causa nominando un CTU e il 26 giugno dello scorso anno si è tenuta l'ultima udienza. Il giudice ha quindi sciolto la riserva asserendo che "la parte relativa agli obblighi gravanti sul Comune convenuto (ossia la costituzione del diritto di superficie per la durata rispettivamente di 55 e 89 anni) risultano integralmente soddisfatte sulla base di quanto espressamente previsto nell'art. 5 della Convenzione stessa". Per quanto riguarda inoltre il "Parcheggio Grand Hotel" si rileva che dalla C.T.U. - scrive il giudice - è emerso, ciò che d'altronde risultava sostanzialmente pacifico fra le parti, che tale area privata destinata a parcheggio pubblico era esistente già al momento della stipula della Convenzione (...) ne discende che tale parcheggio, in quanto preesistente, non costituisce un "intervento concorrente" autorizzato dal Comune". "Per quanto riguarda invece il "Parcheggio Hotel Royal", si tratta di un'area privata destinata ad uso privato, quindi estranea agli obblighi assunti dal Comune".