(Rimini) Il Consiglio comunale sarà chiamato a decidere sul diniego al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di un milione e 200 mila euro, vantato da Banca Carige in relazione alla lettera di patronage del 13 novembre del 2009. La Giunta ha infatti licenziato la proposta di deliberazione che verrà posta all'attenzione del consiglio comunale e che recepisce la recente sentenza del Tribunale amministrativo.
"Considerato che la normativa vigente prevede espressamente la fattispecie del riconoscimento del debito fuori bilancio e non il mancato o diniego di questo - riporta la delibera - ma che questa amministrazione intende adeguarsi alle indicazioni ricevute dal Tar", si specifica che "nulla è cambiato in fatto e in diritto per cui il presunto credito vantato da Banca Carige non risulta portato da un titolo valido ed efficace e che, nel caso specifico, mancano i requisiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'Ente, requisiti tutti necessari per il riconoscimento del debito fuori bilancio". Si ricorda infatti che la lettera di patronage in questione, sottoscritta dall'allora sindaco, in assenza della necessaria deliberazione consiliare, non può impegnare il Comune Di Riccione (articolo 194 Tuel). La vicenda come si ricorderà è relativa ad Aeradria Spa, società che gestiva l'aeroporto Federico Fellini e dichiarata dal Tribunale di Rimini nel 2013. "La non riconducibilità dell'attività svolta dalla società Aeradria nel concetto di servizio pubblico locale, con conseguente qualificazione della partecipazione pubblica al capitale sociale della stessa in termini di mera rappresentanza di un interesse generale, definisce la prestazione resa in favore della società Banca Carige come estranea alla sfera funzionale dell'Ente, derivando da ciò la carenza dell'altro indispensabile presupposto richiesto dal legislatore per l'applicazione dell'istituto del riconoscimento del debito" (Vedi decreto ministeriale 521/97 sulla privatizzazione in materia aeroportuale).
La Giunta quindi propone al Consiglio comunale di non concedere (ai sensi dell'articolo 194 Lgs 267/2000) la legittimità del debito fuori bilancio, di trasmettere il provvedimento alla procura della Corte dei Conti.