(Rimini) Firmata oggi dal presidente dela regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini l'ordinanza 23 (in allegato) che dispone ulteriori misure valide dal 2 al 14 marzo nei Comuni dei distretti Cesena e Valle del Savio (Valle del Savio Cesena, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto); Rubicone (Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone); Faenza (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo); Lugo (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant’Agata sul Santerno); Ravenna (Cervia, Russi, Ravenna); Riccione (Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Montescudo-Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Mondaino, Morciano di Romagna, Riccione, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio); Rimini (Bellaria Igea Marina, Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Rimini, Sant’Agata Feltria, San Leo, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio). Si tratta in pratica dell'istituzione delle zone arancioni rinforzate, o scuro.
SPOSTAMENTI. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dei comuni, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Sono comunque consentiti gli spostamenti, anche verso altri comuni, qualora strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il transito sui territori dei comuni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Non sono consentiti gli spostamenti verso altre abitazioni private.
Non sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti (previsti e disciplinati dall’art. 2 del decreto-legge n. 15 del 23 febbraio 2021).
SPORT. Sono sospese tutte le attività sportive di base e l'attività motoria in genere anche se svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
MUSEI E BIBLIOTECHE. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
SCUOLA E UNIVERSITÀ. La scuola dell'infanzia prosegue in presenza. Tutte le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
TAMPONE DI CONTROLLO. Nei territori interessati dall'ordinanza l'isolamento del caso confermato non potrà essere interrotto dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, ma dovrà proseguire fino all’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo.
LAVORO. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.