(Rimini) Il Tar ha rigettato due ricorsi avanzati dai privati che avevano impugnato le delibere del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Si tratta di due situazioni differenti per contesto che hanno portato il Tribunale amministrativo in entrambi i casi a legittimare le politiche urbanistiche condotte dall'Amministrazione comunale attraverso gli strumenti di pianificazione e le scelte adottati in questi anni.
Nel primo caso, il privato contestava come i nuovi strumenti di pianificazione territoriale (in questo caso anche il piano di zonizzazione acustica comunale), andassero ad incidere sulla possibilità di realizzare nuovi insediamenti e relative dotazioni territoriali. Il ricorrente contestava all'amministrazione "eccesso di potere per errata valutazione, illogicità e cattivo uso della discrezionalità in materia urbanistica". Giudicando infondato il ricorso, il Tar specifica tra le altre cose come "il potere di pianificazione urbanistica del territorio non è limitato alla individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in particolare alla possibilità e limiti edificatori delle stesse. Al contrario, tale potere di pianificazione deve essere inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli, ma che, per mezzo della disciplina dell'utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico - sociali della comunità locale nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati". Inoltre, "il Collegio ritiene condivisibile la posizione del Comune in relazione al fatto che la destinazione urbanistica impressa all'area risulta del tutto ragionevole e non presta il fianco alle censure avverse, in quanto è coerente ed applicativa del sovraordinato P.T.C.P. e recepisce le riserve della Provincia".
Il secondo caso riguardava un'area categorizzata come "nuclei urbanizzati in territorio agricolo: ghetti non storici", aree in cui secondo la disciplina del Rue sono consentiti solo interventi conservativi dell'esistente, eliminando la possibilità di nuove costruzioni ed ampliamenti dell'esistente. Anche in questo caso il Tar ha ritenuto "condivisibile la posizione del Comune in relazione al fatto che la destinazione urbanistica impressa all'area risulta del tutto ragionevole e non presta il fianco alle censure avverse, in quanto è coerente ed applicativa del <sovraordinato> piano e recepisce le riserve della Provincia". Inoltre, "le aspettative dei privati (anche quelle fondate sopra una legittima e vigente convenzione di lottizzazione) <non> sono tutelate in senso assoluto, vale a dire che non esiste una preclusione assoluta a nuovi interventi di pianificazione urbanistica che vanifichino in tutto o in parte quelle aspettative. In altre parole, lo ius variandi, relativo alle prescrizioni di piano regolatore generale, include anche uno ius poenitendi, o se si vuole un diritto di recesso". In conclusione, "poiché emerge dagli atti di causa, che una puntuale e specifica ponderazione comparativa degli interessi, così come obbligatoria, è stata posta in essere dall'amministrazione nella fattispecie concreta, il ricorso deve essere respinto".