(Rimini) Con sentenza del 21 settembre scorso, pubblicata lunedì 26 settembre, il TAR Emilia-Romagna ha rigettato il ricorso proposto dal distributore del gas "2i Rete Gas s.p.a." contro la cosiddetta "clausola sociale estensiva" introdotta a settembre 2021 dal Comune di Rimini - in qualità di stazione appaltante per la gara gas dell'A.Te.M. (Ambito Territoriale Minimo) Rimini (formato da 43 comuni delle tre province di Rimini, Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino) - nel bando della relativa gara, attualmente in corso, al fine della maggior tutela possibile dei 127 lavoratori dipendenti dei 4 gestori uscenti che operano nel medesimo Atem.
La clausola in questione prevede, da parte del nuovo gestore che vincerà la gara in corso - accanto all'obbligo di assunzione del personale dei gestori uscenti, già stabilito dalla "normativa gas" (che nel caso specifico dell'Atem Rimini comporta l'assunzione di tutti gli attuali n.127 dipendenti in questione) - anche l'applicazione delle disposizioni dell'art.2112 c.c. in materia di "trasferimento d'azienda" (che di fatto implicano il mantenimento, da parte dei dipendenti, anche presso il nuovo gestore, delle "prerogative" giuridiche ed economiche precedentemente godute presso i gestori uscenti), "in quanto compatibile con le disposizioni specifiche del settore del gas", ovvero "se e nella misura in cui" tali disposizioni siano compatibili con quelle specifiche settoriali del gas.
Il giudice amministrativo di primo grado - pur non entrando nel merito della "compatibilità" in questione, che ha riconosciuto competere, in caso di controversia, al giudice ordinario - ha però confermato la correttezza della clausola inserita dal Comune, proprio per la sua formulazione "dubitativa" ("si applica l'art.2112 c.c. in quanto compatibile con il D.M.21.04.2011."), che, in quanto tale, "non determina in capo agli aspiranti concorrenti una modifica delle clausole del confronto competitivo tale da precludere la predisposizione di un'offerta appropriata e avveduta".