Si conclude con l'archiviazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la procedura aperta presso la stessa Autorità in relazione a una segnalazione avvenuta nelle scorse settimane circa possibili profili anticoconcorrenziali derivanti in ordine alla questione delle concessioni balnerari marittime. Il Comune di Rimini, così come altri Comuni della costa romagnola e non solo, era stato chiamato a presentare memoria circa il succitato argomento, derivato dall'approvazione delle linee di indirizzo per le evidenze pubbliche relative alle concessioni demaniali marittime, avvenuta da parte della Giunta lo scorso dicembre.
Ora scrive l'Agcm di aver esaminato la segnalazione sulla Deliberazione della Giunta e di averne disposto l’archiviazione, "tenuto conto della decisione del Comune di voler adeguare le proprie procedure per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative ai principi di trasparenza, imparzialità, rispetto della par condicio e tutela della concorrenza derivanti dalla disciplina e dalla giurisprudenza nazionale e unitaria".
Con l'archiviazione della segnalazione, l'antitrust "ha confermato la sostanziale bontà dell'impianto dell'atto comunale con il quale si è dato mandato agli uffici di predisporre le procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni nel 2024. L’avvio del procedimento consente all’Amministrazione comunale di differire la data di scadenza delle concessioni attualmente in essere per il tempo necessario all’indizione delle gare, avvalendosi dell’anno di slittamento 'per oggettive difficoltà' previsto dalla legge 118/2022 (il cosiddetto decreto concorrenza Draghi), così come anche concordato con la Regione e gli altri Comuni della costa dell'Emilia Romagna. Le linee di indirizzo sono state il frutto di un corposo lavoro portato avanti durante il corso del 2023 da un tavolo tecnico amministrativo, costituito ad hoc e composto da dirigenti e personale degli uffici comunali, affiancati da un pool di esperti del settore e legali costituzionalisti, al fine di definire un provvedimento il più possibile coerente con le indicazioni provenienti dalle norme comunitarie e dalla giurisprudenza", spiegano dal Comune
L'Autorità garante, però, ha anche rivolto alcune osservazioni all'amministrazione, "che saranno tenute nella debita considerazione nelle attività svolte", precisano da palazzo Garampi.
La prima riguarda la durata delle concessioni. Il decreto Draghi citato, "circoscrive la possibilità di differire la durata delle concessioni a ipotesi del tutto eccezionali connesse a particolari circostanze che impediscono la conclusione di una specifica procedura selettiva. Trattandosi di una norma derogatoria, il comma 3 dell’art. 3 non può che essere interpretato restrittivamente. Affinché la norma possa trovare applicazione, dunque, è necessario che la procedura selettiva sia stata avviata e che sussistano ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura legate all’espletamento della procedura stessa. Solo in presenza di tali circostanze è legittimo ritenere che il termine di scadenza delle concessioni possa essere differito per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura. Ne deriva che tale disposizione non può essere posta a fondamento di una proroga generalizzata di
tutte le concessioni in essere in uno specifico Comune, vieppiù in assenza dell’avvio di alcuna procedura selettiva".
La seconda riguarada i criteri che il Comune di Rimini ha individuato per i bandi. L’Autorità ritiene condivisibile l’impostazione di seguire i criteri indicati all’articolo 4 del decreto Draghi, "fermo restando che, pur in assenza di una normativa interna di riordino della materia, i principi che devono ispirare lo svolgimento delle gare e i criteri da utilizzare nella predisposizione dei bandi di gara sono stati puntualmente indicati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel 2021". Al riguardo, inoltre, "si ritiene opportuno ricordare al Comune le restrizioni di natura
concorrenziale che possono derivare dal requisito di partecipazione inerente alla capacità tecnica e professionale, laddove tale criterio non preveda la possibilità che l’esperienza e la
professionalità in questione siano state maturate dall’operatore anche nello svolgimento di attività extra-concessione. Il requisito relativo all’attività pregressa nell’ambito della gestione di attività oggetto di concessione o analoghe attività di gestione di beni pubblici, infatti, puòessere considerato ingiustificatamente restrittivo e privo dei connotati di necessità e proporzionalità, in quanto preclusivo della possibilità di partecipazione alla procedura di nuovi entranti e idoneo a integrare una preferenza in favore di operatori già attivi nel mercato".
La terza osservazione riguarda le tempistiche dei bandi, ritenute "vaghe". "L’Autorità ha rilevato una certa vaghezza nella delibera in esame, anche alla luce delle informazioni fornite dal Comune in risposta a una richiesta di informazioni. Ferma restando la necessità di attendere l’approvazione del Piano dell’Arenile, infatti, non risultano ancora essere stati predisposti i bandi di gara e non viene fornita alcuna tempistica in merito alle procedure per le quali il Comune intende procedere ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328), per le quali il Comune stesso afferma di non doversi attendere l’adozione del Piano dell’Arenile, non essendo le relative aree “impattate” dal predetto Piano". Per questo, l’Autorità "ritiene necessario sollecitare il Comune affinché tutte le procedure selettive per l’assegnazione delle nuove concessioni siano svolte quanto prima e che l’assegnazione avvenga non oltre il 31 dicembre 2024, informando tempestivamente l’Autorità in merito agli sviluppi delle attività propedeutiche all’espletamento delle procedure in questione".
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