Aeroporto. Il sottosegretario: Enac ha agito correttamente secondo le norme
"L'affidamento della concessione di gestione aeroportuale è soggetta ad una specifica disciplina di settore prevista proprio dagli articoli 704 e 705 del Codice della navigazione ed alla stessa, in quanto concessione di servizi, non si applicano le disposizioni del Codice dei contratti, come statuito dall'articolo 30 del medesimo Codice, salvo il rispetto dei principi desumibili dal trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici che richiedono l'espletamento di gara ed un adeguato livello di pubblicità della stessa. Tale posizione risulta, peraltro, confermata da una consolidata giurisprudenza, sia dei TAR, che del Consiglio di Stato. Ad esempio, al Consiglio del Stato la più significativa è la seguente: sezione V, sentenza 7 gennaio 2009, n.8".
La precisazione è del sottosegretario ai Trasporti Umberto Del Basso del Caro che questa mattina alla Camera ha risposto all'interpellanza urgente presentata dalla deputa riminese del M5S Giulia Sarti a proposito della sentenza del Tar che ha annullato il bando Enac che ha visto vincitrice Airiminum.
Del Basso del Caro ha quindi sottolineato che “la scelta dei requisiti di ammissione, di aggiudicazione della gara e la loro effettiva modulazione nell'ambito del bando e del disciplinare rientrano nell'ambito di valutazioni di natura esclusivamente tecnica di competenza propria dell'Enac, nel suo ruolo istituzionale di Autorità nazionale per l'aviazione civile e di gestore del demanio civile aeronautico”. E le norme prevedono che nelle gare si possono prendere in esame in sede di gara le capacità professionali e di capacità economico-finanziaria, in seguito, con la procedura di certificazione, le capacità tecniche.
Il sottosegretario ha quindi concluso: “L'ente ha operato nel quadro delle norme sopra indicate che prevedono l'accertamento da parte dell'Enac dei requisiti tecnici successivamente all'aggiudicazione della gara.
Peraltro, allo stato attuale, pur prendendo debitamente atto dellasentenza del TAR di Bologna sulla questione, si precisa che la stessa non risulta ancora notificata all'ente che ha fatto presente l'intendimento, non appena detta sentenza verrà notificata, di voler proporre appello al Consiglio di Stato con contestuale richiesta di sospensiva.
Conseguentemente, tenuto conto del diverso orientamento giurisprudenziale sopra indicato e ritenuto che nelle more della notifica e dei termini utili ad ottemperare, possa intervenire il pronunciamento del Consiglio di Stato sull'istanza cautelare, si ritiene necessario attendere lo stesso al fine di consentire una compiuta valutazione delle questioni, anche alla luce del parere dell'Avvocatura dello Stato, già costituita in giudizio di primo grado in difesa di ENAC.”
L’on. Sarti ha replicato che “il problema però che si pone è chi controlla l'Enac" ed ha ricordato i rapporti pregressi di amicizia fra il presidente Enac Vito Riggio e la presidente di Airiminum Laura Fincato.