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Fronte No-vax: Legge esclude nostri figli anche da stabilimenti balneari e parchi tematici

Martedì, 16 Maggio 2017

(Rimini) Vaccini obbligatori, la legge regionale lo impone non solo per l’isrizione ad asili e scuole, ma anche per “la frequentazione dei servizi ricreativi attivi in regione, obbligo che, a norma di legge non fa tra l’altro distinzione tra residenti e non residenti (turisti stranieri o italiani di altre regioni)”. Lo rende noto il comitato riminese dei genitori No-vax “Eppur si muove”.
Dopo aver presentato ricorso presso il Tar dell’Emilia Romagna (la nuova udienza è fissata per il prossimo 13 giugno), “come “E Pur Si Muove” – Rimini abbiamo voluto approfondire quest’ultimo aspetto e il 13 aprile scorso uno dei genitori ricorrenti del gruppo ha inviato al Comune di Rimini, tramite l’avvocato Matteo Pavanetto, richiesta formale ad esprimersi circa i servizi ricreativi del territorio che dal prossimo autunno saranno preclusi ai bambini di meno di tre anni, appunto non vaccinati”.
Lo scorso 4 maggio, “per nome del suo Dirigente scolastico Bruno Borghini, il Comune ha risposto specificando quanto segue: “In base a queste norme, la Regione ha preso atto che esistono servizi non educativi, ma appunto ricreativi, che hanno unicamente scopo ludico e per i quali non è necessaria un’educatrice, né particolari requisiti strutturali, in quanto i bambini soggiornano in essi per poco tempo, ma nei quali devono sussistere, naturalmente, gli indispensabili requisiti di igiene e salubrità”.
“Abbiamo trovato la risposta del Comune non esattamente rispondente a quanto richiesto, ma seppur nella sua vaghezza, sono stati identificati aspetti piuttosto interessanti. Ovviamente la lettura che possiamo farne noi, in qualità di genitori, può lasciare adito a qualsiasi tipo di contraddittorio e per questo, lo stesso genitore che aveva scritto come pocanzi detto, ha richiesto un Parere tecnico/legale all’avvocato, in modo da non lasciare spazio a interpretazioni giustificabili da un lato, ma considerabili di parte dall’altro”.
Il parere dell’avvocato Pavanetto è perentorio. “I servizi ricreativi prevedono una frequenza massima giornaliera di due ore, una frequenza massima di due giorni alla settimana, il divieto di erogare il servizio mensa; hanno carattere occasionale quei servizi che vengono prestati, anche quotidianamente, per periodi brevi di tempo anche in considerazione di esigenze particolari di famiglie o territori a condizione che non abbiano durata superiore a tre settimane all’anno e non prevedano un tempo di frequenza giornaliera superiore a quattro ore”.
Come spiegano il Comune di Rimini e la Regione ER “per servizi ricreativi si intendono attività ludiche (es. parchi giochi, parchi gonfiabili, ludoteche, aree giochi interne ed esterne poste presso strutture recettive (alberghi – ristoranti – stabilimenti balneari ad esempio), parchi tematici o ludici… ma anche sagre paesane e feste a contenuto ludico), peraltro frequentate occasionalmente e temporaneamente (2 ore al giorno per massimo due ore la settimana, ma anche per non più di quattro ore al giorno quotidianamente per non più di tre settimane l’anno), così come impone la legge. Probabilmente, attesa soprattutto la loro finalità ludica, per bambini tra zero e tre anni, potrebbero ragionevolmente rientrarvi piscine, palestre, etc ... L’accezione del termine servizi ricreativi estrinsecata dal Comune di Rimini e dalla Regione ER è, infatti, molto ampia e, sine dubio, ricomprende molteplici attività che operano, soprattutto, nel settore turistico, con la conseguenza che, volendo attenersi rigorosamente alla legge, i bambini di età compresa tra zero e tre anni non vaccinati, a far data dall’1.9.2017, non possano più accedere a tali tipi di servizi con tutte le conseguenze che ciò comporterà, oltre che a livello personale anche a livello sociale e commerciale”.
“Sarebbe forse interessante capire come gli albergatori o i bagnini di Rimini intendano, soprattutto dal prossimo 1.9.2017, dare attuazione alla legge, se del caso verificando se, ab origine, accettino prenotazioni solo da parte di famiglie con bambini tra zero e tre anni vaccinati e con tanto di certificazione al seguito o se, sin dalla prenotazione, preavvertano che, in mancanza di esibizione all’arrivo di siffatta documentazione medica, i bambini tra zero e tre anni, non potranno fruire dei servizi ludico-ricreativi all’interno dell’albergo e/o dello stabilimento balneare e/o della struttura recettiva in genere”.


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