Reprimenda della Corte dei Conti alla Provincia di Rimini a proposito del piano di revisione sulle società partecipate varato nell’ottobre 2017. Può sembrare strano che la questione interessi la Provincia (non era stata abolita?, si chiederà qualcuno) ma in realtà alla data del 23 settembre 2016 l’ente (che pur essendo di secondo grado, ancora sopravvive, avendo vinto il no al referendum costituzionale) risultava avere partecipazioni dirette in quindici società di cui quattro appartenenti al settore mobilità e trasporto pubblico locale, tre al settore fieristico congressuale, sei riconducibili allo svolgimento di servizi di varia natura, un istituto bancario, e un Gruppo di azione locale. Successivamente a quella data, la Provincia ha dismesso le proprie partecipazioni in Banca Carim spa, Ferrovie Emilia-Romagna srl, Geat spa, L’Altra Romagna scarl, Ervet spa, Porto intermodale di Ravenna – SAPIR spa, TPER spa.
La Provincia conserva partecipazioni in altre società sulle quali si concentra il piano di revisione preso di mira dalla Corte dei Conti. Vediamole una per una. L’interesse è dato anche dal fatto che le società partecipate della Provincia lo sono anche del Comune, anche se nel 2017 solo la Provincia era fra gli enti sui quali la Corte ha deciso di esercitare il controllo a campione.
L’ente è presente con l’8,65 per cento del capitale nella società consortile Patrimonio mobilità provincia di Rimini, che è la società proprietaria delle rete di trasporto pubblico e incaricata di condurre a termine il Trc. Qui la Corte rileva che la società deve adeguarsi alle norme del Testo Unico 175 del 2016 che vuole che le società a controllo pubblico abbiano di norma un amministratore unico (in Pmr c’è un Cda di tre membri).
La Provincia detiene il 2,65 per cento nel Centro agro-alimentare riminese spa. In questo caso il rilievo è sul fatto che nella relazione della Provincia si parli di assenza di controllo pubblico sulla società, nonostante il 90 per cento del capitale sia in mano pubblica. La Corte replica che tale controllo esiste anche quando più pubbliche amministrazioni esercitano il controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato. Quindi è necessario che i soci pubblici assumano le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella effettiva, e di adeguare di conseguenza anche gli organi di gestione (amministratore unico).
Più interessanti e sostanziose le osservazioni a proposito di Rimini congressi spa, una delle scatole in cui è racchiuso il sistema fieristico congressuale riminese. La società è partecipata al 31,92 per cento dalla Provincia, al 35,58 per cento dal Comune di Rimini tramite la propria holding e al 32,5 per cento dalla Camera di Commercio della Romagna. Stando alle disposizioni del Testo Unico, la società dovrebbe essere chiusa: non ha dipendenti e un fatturato pari a zero. Nel proprio piano la Provincia la conserva e osserva che la situazione deriva dal fatto che si tratta di holding pura e che i requisiti, in termini di dipendenti e fatturato sono soddisfatti se riferiti all’intero gruppo.
La Corte ne prende atto, e allora appunta le proprie osservazioni sul gruppo. Al momento di inviare la relazione alla Corte dei Conti ancora non era stato perfezionata l’annunciata fusione fra Vicenza e Rimini. Dopo la fusione, la Provincia ha conferito la partecipazione diretta in Italian exhibition group spa a Rimini Congressi, che attualmente detiene il 57,84 per cento della società fieristica. La Corte prende atto della confermata volontà di quotazione in Borsa, osservando però che non sono indicati i tempi previsti e che si parla genericamente di medio termine. In attesa che ci sia una privatizzazione, IEG resta controllata da Rimini congressi srl, che partecipa ad un patto parasociale stipulato insieme alla stessa Provincia di Rimini e alla Regione Emilia Romagna. Si tratta quindi di una partecipazione di controllo e pertanto nei prossimi provvedimenti di revisione delle partecipate dovranno essere considerate le partecipazioni societarie possedute tramite Rimini Congressi: la Società del palazzo dei congressi spa, la stessa Italian exhibition group spa e le società da queste a loro volta partecipate.
In tale prospettiva la Corte osserva che lo statuto di Italian exhibition group spa prevede un consiglio di amministrazione composto da sette a undici membri (quello eletto nei giorni scorsi ne contempla nove) e che, pertanto, esso andrebbe adeguato alle previsioni di legge, cioè amministratore unico o al massimo consiglio di tre membri.
Sul sistema fieristico - congressuale l’ultima osservazione della Corte riguarda la Società del Palazzo, proprietaria dell’astronave di via della Fiera, posseduta al 81,39 per cento da Rimini congressi srl, al 18,39 per cento da Italian exhibition group spa e allo 0,22 per cento da Aia Palas scarl). I giudici prendono atto della previsione di fondere per incorporazione entro il 2020 la Società del palazzo dei congressi nella controllante Rimini congressi, però non si esimono dal rilevare che a rigor di legge andrebbe chiusa, essendo priva di dipendenti e avendo registrato risultati di esercizio negativi fin dal 2007 (anno della sua costituzione).
Riguardo a Romagna acque – società delle fonti spa, partecipata al 2,57 per cento, la Corte censura il fatto che lo statuto societario, nonostante sia stato aggiornato nel dicembre 2017, preveda ancora un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, non siano state incluse nel provvedimento di ricognizione straordinaria le partecipazioni possedute indirettamente tramite Romagna acque spa.
Su Start Romagna, partecipata dalla Provincia al 2,49 per cento, la Corte prende atto del «percorso di privatizzazione della società prospettato dalla Provincia, peraltro, secondo quanto riferito, necessario per “superare il duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali di soci del regolatore e anche del gestore” del servizio». Osserva infine che lo statuto prevede ancora un consiglio di cinque membri.